L’archivio fotografico del Centro Studi Judicaria comprende, ad oggi, circa 20.000 immagini provenienti anche da altri archivi privati e pubblici, raccolte sul territorio dell’antica Judicaria e opportunamente catalogate per soggetti, epoca e zona di provenienza.

Una parte di questo archivio è consultabile on line.
Il catalogo on line delle fotografie verrà alimentato periodicamente.

È possibile richiedere la riproduzione di alcune immagini, previa domanda alla segreteria del Centro, indicando il titolo delle stesse.

Il catalogo dei beni culturali, schede e fotografie, è coperto dal copyright dei vari enti proprietari dei beni, ne è quindi vietata la riproduzione e l’utilizzo senza l’autorizzazione scritta dell’ente proprietario. Per ottenere informazioni riguardo agli utilizzi consentiti di tale materiale e alle modalità di rilascio di copie, è necessario contattare direttamente il centrostudi@judicaria.it.
La concessione verrà rilasciata in relazione al progetto indicato al momento della richiesta.
L’eventuale riproduzione pubblicata dovrà riportare l’indicazione specifica della proprietà dell’originale o del fondo che verranno segnalati con la concessione della stessa.

Il costo della riproduzione sarà calcolato a seconda del formato e del supporto dell’immagine come da tariffario allegato

TARIFFARIO ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Servizi

  • Accesso alla ricerca informatica
  • Fotoriproduzione dell’immagine scelta

 

Privacy
La pubblicazione di foto relative agli articoli e di gallerie fotografiche relative a manifestazioni viene trattata facendo riferimento alle normative di legge inerenti l’utilizzo di materiale fotografico. In particolare la legge di riferimento è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16) che regola “la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Inoltre sono trattate secondo i riferimenti di legge sulla privacy.

Art 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93

Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.